Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: servizi analoghi

Servizi analoghi - Requisiti tecnici
QUESITO del 15/07/2007

Siamo nell'ambito di gare per servizi, in applicazione del codice delgi appalti. vorremmo chiarire la questione dei requisiti di capacità tecnica di cui all'articolo 42 del codice, comma 1, lettera a), in cui si parla di "principali forniture o servizi". qui non sembra farsi riferiemnto a servizi o forniture analoghe ovvero attinenti all'oggetto della gara, come invece si dice esplicitamente nell'articolo 41, laddove si parla di fatturato per dimostrare la capacità economico-finanziaria. ciò significa che non è ammesso chiedere, per dimostrare la capacità tecnica, di aver svolto un certo quantitativo di servizi o forniture analoghe a quelle in gara? o l'amministrazione può limitare la partecipazione ai soggetti che possono dimostrare di aver svolto servizi e forniture simili?

vorrei sapere se il termine "nei tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale" previsto per la ripetizione del contratto prevista dall'articolo 57, comma 5, lett. b del 163/2006, ha carattere perentorio, o meglio se signifca che, in presenza di un contratto stipulato in data - supponiamo - 1 giugno 2008, io posso procedere alla ripetizione (sempre ove ve ne siano i preseupposti)entro e non oltre il 31 maggio 2011 o posso far partire la procedura di ripetizione anche dopo la scadenza "precisa" del contratto ma comunque entro un termine congruo, entro 1/2 mesi dalla scadenza e comunque entro il 2011?

D21. Nel determinare il requisito del fatturato specifico (articolo 41, comma 1, lettera c) del Codice dei contratti pubblici), la stazione appaltante può avere riguardo anche a forniture/servizi non “identici” ma solamente “analoghi” rispetto a quelli oggetto della procedura selettiva?

VERIFICA PROGETTAZIONE
QUESITO del 12/03/2015

Il comune di A. ha in corso di espletamento una gara per l'affidamento in concessione dei parcheggi. La gara è registrata al simog ed al sistema avcpass. Il bando di gara prevede quale requisito economico finanziariola presentazione delle referenze bancarie, quale requisito di capacità tecnica i servizi analoghi eseguiti che i concorrenti hanno alcuni prodotti in gara altri dichiarati in autocertificazione. Richiamando la determinazione n.1 del 15/1/2014 dell'avcp punto 1.2 Concessioni di servizi e Concessioni di lavori riporta La procedura ex art. 48 non si applica alle concessioni di servizi di cui all'art. 30, comma 1, del Codice, in quanto sottratte all’applicazione dello stesso (cfr. Consiglio di Stato sez. V 6/3/2013 n. 1370). All'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria i requisiti di ordine generale saranno verificato tramite avcpass. Tanto premesso si pone il seguente quesito: i certificati dei servizi eseguiti dovranno essere verificati tramite avcpass? Il Rup deve fare richiesta, con il termine massimo di presentazione dei 10 giorni, solo ed esclusivamente a mezzo avcpass? Ringraziando per la collaborazione si rimane in attesa di cortese urgente riscontro

Dalla lettura congiunta dell'art. 63 comma 5 e dell'art. 4.2 (Affidamento di servizi analoghi) del bando tipo ci pare di rinvenire un'incongruenza: l'art. 63 comma 5 parla dell'utilizzo della procedura descritta al successivo comma 6 in caso di affidamento di nuovi lavori o servizi (...) e non di affidamento degli stessi all'aggiudicatario dell'appalto iniziale come indicato nel bando tipo. Come si concilia la procedura descritta all'art. 63 comma 6 con quanto stabilito nel bando tipo?

Argomenti:

In vigenza del D,Lgs, 50/2016 è stata espletata una procedura aperta per l'affidamento di un servizio di Assistenza Tecnica. In data 20 luglio 2020 è stato sottoscritto, con il RTI aggiudicatario, il contratto che prevedeva una durata triennale. La naturale scadenza era prevista al 19 luglio 2023. Tuttavia, prima della scadenza è stato sottoscritto, dalle parti, un addendum al contratto che prevede, senza alcuna modifica di importo, la proroga della scadenza al 30 novembre 2023. La lex specialis prevede: nei limiti di quanto disposto dall’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, la possibilità di affidare all’aggiudicatario nel triennio successivo alla sottoscrizione del contratto, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per una durata massima di ulteriori 36 mesi naturali e consecutivi . Secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale. Si chiede se l'espressione "Triennio" sia da intendere in senso stretto, tre anni a far data dalla stipulazione del contratto iniziale, oppure se sia ancora possibile, per l'Amministrazione, esercitare l'opzione di proroga entro il nuovo termine di scadenza del contratto, fissato al 30 novembre 2023.